IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Visto,  in particolare, l'art. 77, lettera d), del predetto decreto
presidenziale che,  tra  l'altro,  riserva  alla  competenza  statale
l'adozione di provvedimenti di riconoscimento di marchi di qualita' e
delle denominazioni di origine e tipiche  e  di  delimitazione  delle
relative zone di produzione dei prodotti agricoli;
  Vista  la  domanda  presentata dal Consorzio nazionale zootecnico -
Co.Na.Zo., con sede in Reggio Emilia, in data 13 luglio 1987,  intesa
ad ottenere:
   il  riconoscimento  della  "marchio  di  qualita' Co.Na.Zo." quale
marchio di qualita' per contraddistinguere carni derivanti da  bovini
italiani  e  rispondenti  ad  uno  standard qualitativo appositamente
determinato;
   l'incarico   di  gestione  e  distribuzione  del  marchio  di  cui
trattasi;
  Vista  l'integrazione della documentazione presentata dal consorzio
medesimo in data 10 dicembre 1987, su richiesta di questo Ministero;
  Esaminata  la  documentazione  prodotta  dal  consorzio  istante  a
corredo della domanda suddetta ed in particolare, l'atto costitutivo,
lo  statuto  ed  il regolamento disciplinante l'uso della "marchio di
qualita' Co.Na.Zo.";
  Ritenuto  che  sussistono  i  presupposti  e  le  condizioni per il
riconoscimento richiesto  del  "marchio  di  qualita'  Co.Na.Zo."  in
quanto esso e' inteso a garantire la validita' della produzione delle
carni derivanti da bovini nati ed allevati sul territorio nazionale e
rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il   "marchio  di  qualita'  Co.Na.Zo."  presentato  dal  Consorzio
nazionale zootecnico (Co.Na.Zo.) e depositato all'ufficio provinciale
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato di Modena con il n.
26033C/87 e' riconosciuto quale "marchio di qualita'"  da  utilizzare
per  contraddistinguere,  mediante  marcatura  distintiva,  le  carni
derivanti dai bovini nati ed  allevati  sul  territorio  nazionale  e
rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato.