Art. 2. Per la produzione delle carni da contraddistinguere con il "marchio di qualita' Co.Na.Zo." sono ammesse le categorie: vitelli, vitelle, vitelloni, manze, vacche, tori di tutte le razze da carne o da latte e loro incroci nati ed allevati in Italia con le metodologie previste dal disciplinare di produzione secondo le norme del regolamento di cui all'art. 4 del presente decreto e che corrispondono, al momento della macellazione, agli standards qualitativi previsti per ciascuna razza nel regolamento tesso.