Art. 2.
  Per la produzione delle carni da contraddistinguere con il "marchio
di qualita' Co.Na.Zo." sono ammesse le categorie:  vitelli,  vitelle,
vitelloni,  manze, vacche, tori di tutte le razze da carne o da latte
e loro incroci nati ed allevati in Italia con le metodologie previste
dal  disciplinare  di  produzione secondo le norme del regolamento di
cui all'art. 4 del presente decreto e che corrispondono,  al  momento
della  macellazione, agli standards qualitativi previsti per ciascuna
razza nel regolamento tesso.