Art. 3.
  Il "marchio di qualita' Co.Na.Zo." viene applicato:
    a)  sui  capi  vivi,  entro 10 giorni dalla loro immissione negli
allevamenti, con apposite  marche  auricolari  numerate  fornite  dal
Co.Na.Zo.;
    b)  sulle  mezzene od altri tagli anatomici con striscia di carta
speciale;
    c)   su   porzioni,   mediante  prestampatura  sull'involucro  di
protezione, in forma di una o piu' strisce.