Art. 3. Il "marchio di qualita' Co.Na.Zo." viene applicato: a) sui capi vivi, entro 10 giorni dalla loro immissione negli allevamenti, con apposite marche auricolari numerate fornite dal Co.Na.Zo.; b) sulle mezzene od altri tagli anatomici con striscia di carta speciale; c) su porzioni, mediante prestampatura sull'involucro di protezione, in forma di una o piu' strisce.