Art. 2. (( 1. Al fine di assicurare il superamento della fase critica )) (( dell'emergenza nella regione Lombardia e' autorizzata la spesa )) (( di lire 327 miliardi a carico del fondo per la protezione )) (( civile, che e' integrato della somma di pari importo per l'anno )) (( 1988. )) (( 2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile )) (( dispone la ripartizione della somma prevista dal comma 1 tra la )) (( regione Lombardia, le province di Bergamo, Brescia, Como, )) (( Sondrio, nonche' i comuni e le comunita' montane, compresi )) (( nelle province stesse, colpiti dagli eventi atmosferici dei )) (( mesi di luglio, agosto e settembre 1987. )) (( 3. La ripartizione dovra' essere disposta, nei limiti massimi )) (( di lire 25 miliardi, 25 miliardi, 10 miliardi e 230 miliardi, )) (( per finanziare il compimento delle opere di consolidamento del )) (( suolo, idrauliche, igieniche, urbane, acquedottistiche e di )) (( viabilita' provinciale e comunale, rispettivamente nelle )) (( province di Bergamo, Brescia, Como e Sondrio. Alla regione )) (( Lombardia sono inoltre assegnate una somma non superiore a lire )) (( 6 miliardi per il completamento dello svaso del lago di Val di )) (( Pola, una somma non superiore a lire 16 miliardi per il )) (( completamento di opere igieniche extra-urbane ed una somma non )) (( superiore a lire 15 miliardi per il nuovo insediamento della )) (( comunita' di S. Antonio Morignone (comune di Val di Sotto). )) (( 4. Nell'utilizzazione dei finanziamenti previsti nel presente )) (( articolo dovra' essere data priorita' alle opere di carattere )) (( idrogeologico e di regimazione delle acque a tutela della )) (( incolumita' delle popolazioni e della integrita' dei centri )) (( abitati. )) (( 5. La somma indicata nel comma 1 non puo' essere utilizzata per )) (( il finanziamento degli interventi urgenti di sistemazione )) (( idraulica previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 19 )) (( settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 19 novembre 1987, n. 470 )) (a) . )) (( 6. Il nuovo insediamento della comunita' di S. Antonio )) (( Morignone (comune di Val di Sotto) sara' effettuato in )) (( conformita' alle norme ordinarie vigenti e ad esso si applica )) (( la valutazione degli interventi sotto il profilo ambientale e )) (( della definizione degli indirizzi da adottare nella fase di )) (( ricostruzione e sviluppo da parte del comitato istituito )) dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 (a).
(a) Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 384/1987 (Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987) e' il seguente (per il testo dell'intero art. 1 si veda in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 4): "Art. 7. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 80 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per interventi urgenti (( di sistemazione idraulica )) nei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1987 e per l'anno 1988, a carico del fondo per la protezione civile, di lire 50 miliardi. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile".