Art. 3.
(( 1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi      ))
(( nelle regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto,                ))
(( nonche' nelle province autonome di Trento e Bolzano, e'         ))
(( autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 20 miliardi, 18  ))
(( miliardi, 8 miliardi e 20 miliardi, a carico del fondo per la   ))
(( protezione civile. A tal fine il fondo medesimo per il 1988 e'  ))
(( integrato della somma di lire 66 miliardi.                      ))