Art. 3. (( 1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi )) (( nelle regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, )) (( nonche' nelle province autonome di Trento e Bolzano, e' )) (( autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 20 miliardi, 18 )) (( miliardi, 8 miliardi e 20 miliardi, a carico del fondo per la )) (( protezione civile. A tal fine il fondo medesimo per il 1988 e' )) (( integrato della somma di lire 66 miliardi. ))