Art. 4.
  1. Al fine di assicurare l'effettuazione di ulteriori interventi di
recupero e  riparazione  di  opere  pubbliche  di  interesse  locale,
danneggiate  a  seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche dei
mesi di luglio, agosto  e  settembre  1987  verificatesi  nei  comuni
individuati  ai  sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre
1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  novembre
1987,  n.  470  (a)  ,  con  esclusione  di  quelli  destinatari  dei
finanziamenti previsti dagli  articoli  1,  2  e  3,  e'  autorizzata
l'ulteriore  spesa  di lire (( 5 miliardi )) per l'anno 1988 a carico
del fondo per la protezione civile. A tal fine il fondo  medesimo  e'
integrato per l'anno 1988 di lire (( 5 miliardi. ))
(( 2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile     ))
(( provvede al riparto della somma indicata nel                    ))
(( comma 1.                                                        ))
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  1  del  D.L.  n.  384/1987 e'
          riportato in appendice.
             Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 384/1987 (per il titolo
          si veda la nota all'art. 2) e' il seguente:
             "Art.  1.  -  1.  Gli  interventi  previsti dal presente
          decreto, volti  a  fronteggiare  i  danni  derivanti  dalle
          eccezionali  avversita'  atmosferiche  dei  mesi di luglio,
          agosto e settembre 1987, si applicano:
              a)  nel  loro  complesso  ai  comuni  della Valtellina,
          dell'Alto Lario, della Val Brembana, della Val  Camonica  e
          delle  province  autonome  di  Trento e Bolzano, cosi' come
          individuati dai decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  22 luglio 1987 e 27 luglio 1987, pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 171 del 24 luglio 1987 e n. 175  del
          29  luglio  1987,  ed  ai comuni della Val Formazza-Ossola,
          cosi' come  individuati  dal  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  10 ottobre 1987, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 239 del 13 ottobre 1987;
               b)  limitatamente  agli  articoli 2, 4, 5, 5- bis, 7 e
          11, ai comuni delle altre zone dell'Italia settentrionale e
          centrale,  cosi'  come  individuati  dal citato decreto del
          Presidente del Consigio dei Ministri 10 ottobre 1987.  Alla
          definitiva  individuazione  dei comuni predetti si provvede
          con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          emanato su proposta del Ministro per il coordinamento della
          protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri, anche
          a   rettifica   ed  integrazione  del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987.
             2.  Per far fronte agli interventi urgenti nei comuni di
          cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 990 miliardi
          a  carico del fondo per la protezione civile. A tal fine il
          fondo  medesimo  e'  integrato  della  somma  di  lire  325
          miliardi  per l'anno 1987 e di lire 665 miliardi per l'anno
          1988.   Per   gli   interventi    di    competenza    delle
          amministrazioni  dello Stato si applica l'articolo 8, comma
          2, del decreto-legge 26 maggio 1984,  n.  159,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.
             3.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, le regioni e  le
          province  autonome  di  Trento  e Bolzano, sentiti gli enti
          locali, comunicano al Ministro per il  coordinamento  della
          protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico
          globale dei progetti delle opere eseguite o da  completare,
          nonche'  il  programma  degli  interventi  necessari per il
          ritorno alla normalita', riferiti in particolare alle opere
          igieniche,  in relazione agli interventi urgenti nelle zone
          colpite dalle calamita' di cui al comma 1.
             4.  Entro  i successivi quindici giorni, il Ministro per
          il  coordinamento  della  protezione  civile,  sentiti   il
          Consiglio   dei  Ministri,  le  regioni  interessate  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  provvede  alla
          individuazione,  nell'ambito delle somme di cui al comma 2,
          della quota per ciascuna amministrazione  interessata.  Con
          la medesima procedura potranno essere determinate eventuali
          variazioni compensative.
             5. Le provvidenze disposte ai sensi del presente decreto
          non sono cumulabili tra loro, ne' con  quelle  previste  ai
          medesimi titoli da leggi statali o regionali.
             6.  L'attivita' del gruppo nazionale per la difesa dalle
          catastrofi idrogeologiche e degli altri gruppi  scientifici
          di  cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.
          159, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio
          1984, n. 363, e' prorogata al 31 dicembre 1988. Il relativo
          onere, valutato in complessivi  10  miliardi  di  lire,  e'
          posto a carico del fondo per la protezione civile.
             7.  Gli  interventi  previsti  dal presente decreto sono
          disposti  nell'attesa  dell'approvazione   di   una   legge
          organica,  in  cui  si  definiscono  obiettivi,  criteri  e
          stanziamenti  finanziari   per   la   ricostruzione   della
          Valtellina e delle adiacenti zone colpite delle province di
          Como,  Bergamo  e  Brescia.  In  attuazione   della   legge
          organica,  la  regione Lombardia, in armonia con le istanze
          espresse dagli enti locali, definira' la formazione  di  un
          piano  e  di un programma di ricostruzione e riconversione,
          anche  a  completamento  organico   degli   interventi   di
          emergenza  affidati con il presente decreto. Il piano ed il
          programma sono mirati alla ricostruzione, con finalita'  di
          sviluppo  economico-sociale  e di riassetto del territorio,
          di inserimento dei  territori  della  valle  nella  realta'
          economica   regionale,   di  propulsione  della  produzione
          industriale  ed  agricola,  di  sviluppo  del  turismo,  di
          potenziamento dei servizi e di incremento dell'occupazione,
          nella salvaguardia del patrimonio sociale e culturale delle
          popolazioni, in un quadro di compatibilita' ambientale e di
          sicurezza  idrogeologica,  in  particolare  per  quel   che
          riguarda il bacino dell'Adda e del lago di Como. A tal fine
          e' autorizzato,  a  carico  del  fondo  per  la  protezione
          civile,  un  primo  stanziamento  di  5  miliardi di lire a
          favore della regione Lombardia.
             8.  Al  fine  di  garantire  l'equilibrato intervento di
          ricostruzione   dell'ecosistema   della   Valtellina,    e'
          costituito  presso  il  Ministero dell'ambiente un comitato
          per  l'esame  delle  misure  tecniche,   amministrative   e
          finanziarie  ai  fini  della  valutazione  degli interventi
          sotto il  profilo  ambientale  e  della  definizione  degli
          indirizzi   da  adottare  nella  fase  di  ricostruzione  e
          sviluppo. Il comitato  e'  presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o,  per  sua delega, dal Ministro
          dell'ambiente e composto  da  rappresentanti  dei  Ministri
          dell'ambiente,    del    tesoro,   dei   lavori   pubblici,
          dell'agricoltura e  delle  foreste,  del  Ministro  per  il
          coordinamento   della   protezione  civile,  della  regione
          Lombardia e della provincia di Sondrio.  Il  comitato  deve
          pronunciarsi  entro  il  termine  di  sessanta giorni dalla
          richiesta. Decorso tale termine la valutazione  si  intende
          favorevole.  Le  disposizioni  del  presente  comma  non si
          applicano agli interventi finalizzati a  superare  la  fase
          dell'emergenza,   per   tali   intendendosi   tutti  quelli
          finanziati  con  le  disponibilita'  del   fondo   per   la
          protezione civile.
             I  D.P.C.M.  22 luglio 1987 e 27 luglio 1987, richiamati
          nel comma 1 dell'articolo  soprariportato,  contengono  gli
          elenchi   dei  comuni  rispettivamente  delle  province  di
          Sondrio e Bergamo e del Trentino-Alto Adige  colpiti  dalle
          eccezionali  avversita'  del  luglio  1987.  Il  successivo
          decreto del 10 ottobre 1987 contiene  l'elenco  dei  comuni
          colpiti   dalle  eccezionali  avversita'  atmosferiche  del
          luglio e agosto 1987 in tutte le zone cui si  riferisce  il
          D.L. n. 384/1987.