Art. 7.
(( 1. Al fine di provvedere alle ricorrenti emergenze relative     ))
(( alla difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private,  ))
(( delle foreste e ad altre calamita', nonche' alle attivita'      ))
(( connesse, il fondo per la protezione civile e' integrato per    ))
(( l'anno 1988 della somma di lire 140 miliardi.                   ))