Art. 7. (( 1. Al fine di provvedere alle ricorrenti emergenze relative )) (( alla difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, )) (( delle foreste e ad altre calamita', nonche' alle attivita' )) (( connesse, il fondo per la protezione civile e' integrato per )) (( l'anno 1988 della somma di lire 140 miliardi. ))