Art. 7- bis
(( 1. Il termine del 31 dicembre 1987 indicato nell'articolo 2,    ))
(( comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito,    ))
(( con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 64 (a),         ))
(( concernente interventi in favore della comunita' scientifica e  ))
(( delle associazioni di volontariato di protezione civile e'      ))
(( prorogato, relativamente agli interventi in favore delle        ))
(( associazioni di volontariato di protezione civile, al 31        ))
(( dicembre 1988.                                                  ))
(( 2. Il relativo onere, valutato in complessive lire 1.500        ))
(( milioni, e' posto a carico del fondo per la protezione civile.  ))
 
             (a)  Il  comma 2 dell'art. 2 del D.L. n. 1/1987 (Proroga
          di termini in materia  di  opere  e  servizi  pubblici,  di
          protezione   civile   e   servizio   antincendi  in  taluni
          aeroporti) prorogava al 31 dicembre 1987 il termine del  31
          dicembre 1986 indicato nell'art. 1 del D.L. 30 giugno 1986,
          n. 309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto
          1986,  n.  472,  concernente  interventi  in  favore  della
          comunita' scientifica e delle associazioni di  volontariato
          di  protezione  civile, ponendo il relativo onere, valutato
          in complessive lire 5.000 milioni, a carico del fondo della
          protezione civile.