Art. 7- bis (( 1. Il termine del 31 dicembre 1987 indicato nell'articolo 2, )) (( comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito, )) (( con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 64 (a), )) (( concernente interventi in favore della comunita' scientifica e )) (( delle associazioni di volontariato di protezione civile e' )) (( prorogato, relativamente agli interventi in favore delle )) (( associazioni di volontariato di protezione civile, al 31 )) (( dicembre 1988. )) (( 2. Il relativo onere, valutato in complessive lire 1.500 )) (( milioni, e' posto a carico del fondo per la protezione civile. ))
(a) Il comma 2 dell'art. 2 del D.L. n. 1/1987 (Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti) prorogava al 31 dicembre 1987 il termine del 31 dicembre 1986 indicato nell'art. 1 del D.L. 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente interventi in favore della comunita' scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile, ponendo il relativo onere, valutato in complessive lire 5.000 milioni, a carico del fondo della protezione civile.