Art. 9.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella (( Gazzetta Ufficiale  ))  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
                    Tabelle A, B, B -I, B -II e C
(( (Soppresse dalla legge di conversione)                          ))
    N.B.   -   Si  trascrive  inoltre  il  comma  2  della  legge  di
conversione:
 "2.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ".