Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Tabelle A, B, B -I, B -II e C (( (Soppresse dalla legge di conversione) )) N.B. - Si trascrive inoltre il comma 2 della legge di conversione: "2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ".