Art. 3. Le disposizioni del presente decreto prendono effetto a decorrere dalla data del 1 luglio 1988 e con le esclusioni fissate dalla commissione delle Comunita' europee per l'integrale applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 16 giugno 1988 Il Ministro: BATTAGLIA