Art. 3.
  Le  disposizioni  del presente decreto prendono effetto a decorrere
dalla data del 1 luglio 1988  e  con  le  esclusioni  fissate  dalla
commissione  delle  Comunita'  europee  per  l'integrale applicazione
della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del  24  aprile
1972, n. 72/166/CEE.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 16 giugno 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA