Art. 10.
 
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sara'  presentato  alle  Camere  per  la sua
conversione in legge.
    N.B.  -  Si  trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di
conversione:
  "2.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla
base  dei  decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 535, e 15 gennaio 1988,
n. 8, ad eccezione dell'articolo 1 (a).
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ".
 
             (a)  I DD.LL. n. 535/1987 e n. 8/1988, non convertiti in
          legge per voto  contrario  della  Camera  il  primo  e  per
          decorrenza   dei   termini  costituzionali  il  secondo  (i
          relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente,
          nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n.  9 del 13
          gennaio 1988, e n. 63 del 16 marzo 1988),  recavano  "Norme
          in  materia  di  occupazione e di previdenza nonche' misure
          immediate per il potenziamento del sistema informativo  dei
          servizi  centrali  e  periferici del Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale"  il  primo   e   "Proroga   dei
          contributi  GESCAL, norme in materia di previdenza e misure
          per il potenziamento del sistema informativo del  Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale" il secondo.