Art. 5.
 
  1. La capacita' delle associazioni nazionali di assistenza e tutela
del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  ai  sensi  dell'articolo 5 del
decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre
1947,  n.  1577,  ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
1951, n. 302 (a), deve intendersi limitata alle  specifiche  funzioni
ad  esse  assegnate  per  legge o per statuto, con esclusione di ogni
atto o attivita'  di  natura  economica  e  di  ogni  prestazione  di
garanzia,  anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti
i limiti predetti debbono intendersi affetti da nullita'.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  10, commi 2, 3, 4 e 5,
all'articolo 11 e all'articolo  12,  commi  1,  2,  3,  4  e  5,  del
decreto-legge   4   settembre   1987,   n.   366,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  3  novembre  1987,  n.  452  (b),  sono
prorogate per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1988.
 
             (a)  Il testo dell'art. 5 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:
             L'art.   5   del   D.L.C.P.S.   n.   1577/1947,  recante
          provvedimenti per la cooperazione, e' cosi' formulato:
             "Art. 5 (Riconoscimento delle associazioni nazionali). -
          Il riconoscimento  di  cui  all'articolo  precedente  viene
          concesso  con  decreto  del  Ministro  per  il  lavoro e la
          previdenza sociale ed e'  produttivo  anche  degli  effetti
          giuridici di cui all'art. 12 del codice civile.
             Per   ottenere   tale   riconoscimento  le  associazioni
          nazionali debbono presentare apposita istanza  al  Ministro
          per  il  lavoro  e  la previdenza sociale, corredate da una
          copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale
          regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non
          meno di mille enti cooperativi associati con la indicazione
          per  cadauno  del  numero dei soci e da un documento da cui
          risulti il nome, cognome e qualifica degli  amministratori,
          sindaci  e  direttori  in  carica  e  delle  altre  persone
          specialmente   autorizzate    a    trattare    per    conto
          dell'associazione richiedente.
             Le  associazioni  richiedenti debbono comprovare la loro
          efficienza centrale e periferica e presentare un elenco  di
          revisori,  formato  secondo  le  prescrizioni  che  saranno
          emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          cui  compete  altresi'  la facolta' di richiedere qualsiasi
          altra documentazione atta a fornire la dimostrazione  della
          idoneita'  delle  associazioni  ad assolvere le funzioni di
          vigilanza sulle cooperative associate".
             (b)  Il  testo  delle disposizioni del D.L. n. 366/1987,
          alle quali il presente articolo fa rinvio, e' riportato  in
          appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 5:
             L'art.  10,  commi  2,  3,  4, 5, l'art. 11 e l'art. 12,
          commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.L. n. 366/1987 (per  il  titolo
          si  veda  in  questa appendice il riferimento alla nota (b)
          all'art. 4) sono cosi' formulati:
             "Art.  10.  - 2. Le societa' cooperative affidatarie dei
          lavori  socialmente  utili,  in  attuazione  del  programma
          previsto   dal   comma   1,   sono  sottoposte  a  gestione
          commissariale ai sensi del presente decreto, in deroga alle
          disposizioni  previste  dall'art.  2543 del codice civile e
          dall'art. 11 del decreto legislativo del  Capo  provvisorio
          dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive
          modificazioni.
             3. La nomina dei commissari governativi viene effettuata
          con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  di  concerto con il Ministro dell'interno. Con lo
          stesso provvedimento, in deroga al disposto dell'art.  2400
          del  codice  civile,  si  procede  alla nomina dei sindaci,
          determinandone la durata in  carica,  da  prescegliere  fra
          dipendenti  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale e del Ministero dell'interno.
             4.  I  poteri  e la durata in carica dei commissari sono
          determinati, con lo stesso provvedimento, anche  in  deroga
          al disposto dell'art.  2543 del codice civile.
             5. Fino alla cessazione delle gestioni commissariali non
          e' consentito alle cooperative di cui al presente  articolo
          l'assunzione  e  lo  svolgimento  di  attivita'  diverse da
          quelle ad esse affidate dagli enti indicati al comma 1".
             "Art.  11.  -  1.  Con decreto del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale  e'  nominato   un   commissario
          coordinatore,  con  il compito di coordinare, controllare e
          coadiuvare l'attivita' dei commissari governativi.
             2.  Il  commissario  coordinatore e', per quanto attiene
          all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
             3.  Il commissario coordinatore gestisce un centro unico
          di servizi amministrativi, contabili e consultivi,  di  cui
          si  avvalgono,  in via esclusiva e obbligatoria, sulla base
          di apposita convenzione,  i  commissari  governativi  e  le
          singole cooperative.
             4.  E'  fatto  divieto  alle  cooperative  di utilizzare
          alcuno dei propri soci in servizi diversi da quelli ad esse
          affidatigli  dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10.
          I commissari  governativi  tuttavia,  per  straordinarie  e
          incomprimibili  esigenze  specificamente motivate, possono,
          d'intesa con il commissario coordinatore, destinare  alcuni
          soci  a servizi diversi da quelli affidati alle cooperative
          interessate dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo  10,
          nel limite massimo inderogabile del 5 per cento dei soci di
          tutte le cooperative in gestione commissariale.
             5.  E'  fatto  divieto  alle  cooperative  di costituire
          strutture amministrative o  contabili  e  di  avvalersi  di
          collaborazioni  o  servizi  che non siano quelli del centro
          unico di servizi gestito dal commissario coordinatore. Ogni
          spesa   per  l'espletamento  dei  servizi  affidati  e'  ad
          esclusivo  carico   della   cooperativa   interessata.   Le
          eventuali  spese  generali  e  diverse  sono rimborsate nel
          rispetto  di  quanto  previsto  dai  precedenti  commi,  su
          presentazione di comprovante documentazione di esborso, nel
          limite massimo del 5 per  cento  delle  retribuzioni  lorde
          corrisposte  nel corso dell'anno ai soci, comprensive della
          tredicesima mensilita', e comunque nel  limite  complessivo
          di cui al comma 11.
             6. Il commissario coordinatore riferisce trimestralmente
          ai Ministeri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e
          dell'interno  ed al prefetto di Napoli sull'andamento delle
          gestioni sia sotto l'aspetto contabile amministrativo,  sia
          sull'effettiva   esecuzione   dei   lavori,  in  base  alle
          relazioni trasmessegli dai commissari ai sensi del comma  7
          ed alle notizie acquisite dagli enti locali interessati.
             7.   I  commissari  governativi  presentano  mensilmente
          relazione    scritta    al     commissario     coordinatore
          sull'attivita'  delle  cooperative  da  loro  gestite,  sui
          lavori  effettivamente  svolti,   sull'applicazione   delle
          convenzioni  stipulate  con  il  comune  e  la provincia di
          Napoli e sui connessi adempimenti amministrativo-contabili.
          La relazione e' vistata dal collegio sindacale.
             8.   In  caso  di  assenza  o  impedimento  di  uno  dei
          commissari  governativi',   il   commissario   coordinatore
          conferisce  ad  altro commissario governativo l'incarico di
          sostituirlo temporaneamente.
             9. Il compenso spettante ai commissari governativi ed ai
          sindaci e' determinato con decreto del Ministro del  lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro.
             10.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di intesa con il Ministro del tesoro, determina il compenso
          spettante al commissario coordinatore.
             11.  I  compensi  di  cui  ai  commi 9 e 10, le spese di
          gestione, le spese generali e  diverse,  le  spese  per  il
          centro   unico   di   servizi   gestito   dal   commissario
          coordinatore, nonche' ogni altra  spesa  non  di  personale
          attinente   l'attivita'   delle  cooperative,  gravano  sul
          finanziamento di cui all'articolo 10 nel limite massimo del
          5 per cento dello stanziamento complessivo.
             12.  Il pagamento delle spese di cui al comma 11 avviene
          su presentazione di regolari fatture o, ove non  possibile,
          su  presentazione  di regolari scontrini fiscali o ricevute
          fiscali".
             "Art.  12.  -  1.  L'attuazione dei programmi per lavori
          socialmente utili da svolgere nel comune e nella  provincia
          di  Napoli  e' affidata esclusivamente alle cooperative che
          alla data del 31 luglio 1986 avevano stipulato a tale  fine
          apposite convenzioni con detti enti.
             2.  Possono  avere  avviati  ai lavori di cui al comma 1
          esclusivamente i soci iscritti, alla stessa data, sui libri
          paga e matricola.
             3.  I  soci  che  risultano  assenti dai posti di lavoro
          senza  giustificato  motivo  sono  automaticamente  espulsi
          dalla  cooperativa  di  appartenenza,  con atto dovuto, dal
          commissario governativo. In ogni caso, l'assenza dal lavoro
          per  un  periodo  superiore  a  quindici  giorni  anche non
          consecutivi, comporta l'esclusione dalla societa',  nonche'
          l'impossibilita'   di   far   parte  di  essa  o  di  altra
          cooperativa interessata ai medesimi  programmi  di  lavoro.
          Tale  disposizione non si applica esclusivamente in caso di
          assenza  per  motivi  di  salute  comprovati  da   apposito
          certificato  rilasciato  da  medico  del Servizio sanitario
          nazionale e fatto pervenire entro tre giorni al commissario
          governativo  che,  dopo cinque giorni, e' comunque tenuto a
          disporre la visita di controllo.
             4.  L'ispettorato  provinciale del lavoro competente per
          territorio   effettua   controlli   periodici   in   ordine
          all'osservanza delle norme del presente articolo.
             5.  Il  comune  e  la  provincia  di Napoli effettuano i
          necessari controlli per accertare l'avvenuta esecuzione dei
          lavori".