Art. 2.
  Il   commissario   liquidatore   potra'   provvedere  con  apposita
convenzione al trasferimento d'ufficio del  portafoglio  assicurativo
della  "Euro  Fiduciaria  - Societa' mutuo socccorso" che opera anche
con  la  denominazione  di  "Euro  Fiduciaria  -  Societa'  mutua  di
previdenza",  con  sede in Roma, ai sensi e con le modalita' previste
dall'art. 88  del  citato  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.