Art. 2. Il commissario liquidatore potra' provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della "Euro Fiduciaria - Societa' mutuo socccorso" che opera anche con la denominazione di "Euro Fiduciaria - Societa' mutua di previdenza", con sede in Roma, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.