(all. 2 - art. 1)
                               Art. 1.
      Tasso medio per la determinazione del premio supplementare
   1.  Il  tasso medio per la determinazione del premio supplementare
previsto  dall'art.  153  del  testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  e successive integrazioni e
modifiche, da corrispondersi dai datori di lavoro per l'assicurazione
obbligatoria  contro  la  silicosi  e  l'asbestosi,  viene fissato in
conformita' all'apposita tabella stabilita con decreto  del  Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale ai sensi dell'art. 154 del
citato testo unico, in  relazione  all'incidenza  delle  retribuzioni
specifiche,  riflettenti i dipendenti esposti ad inalazioni di silice
libera o amianto in concentrazione tale da  determinare  il  rischio,
sul  complesso  delle  retribuzioni  erogate  a  tutti  i  dipendenti
assicurati dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, eccetera.
   2.  Nel  calcolo  del  rapporto  di  incidenza  di  cui  al  comma
precedente, sono considerate retribuzioni specifiche quelle afferenti
alle  giornate  di  paga  dei  dipendenti  adibiti  alle  lavorazioni
morbigene, anche nel caso in cui  detta  adibizione  sia  limitata  a
parte delle giornate stesse.
   3.  Ove  il  datore  di  lavoro  eserciti  in  piu'  luoghi lavori
classificabili alla stessa voce  di  tariffa  inclusi  in  una  unica
posizione  assicurativa e solo per alcuni di detti lavori sussista il
rischio  di  silicosi-asbestosi,  il  rapporto  di  incidenza   sara'
determinato  assumendo  a base del calcolo del premio le retribuzioni
specifiche e complessive del singolo lavoro che comporta il  rischio.