Art. 1. Tasso medio per la determinazione del premio supplementare 1. Il tasso medio per la determinazione del premio supplementare previsto dall'art. 153 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive integrazioni e modifiche, da corrispondersi dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, viene fissato in conformita' all'apposita tabella stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 154 del citato testo unico, in relazione all'incidenza delle retribuzioni specifiche, riflettenti i dipendenti esposti ad inalazioni di silice libera o amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti assicurati dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, eccetera. 2. Nel calcolo del rapporto di incidenza di cui al comma precedente, sono considerate retribuzioni specifiche quelle afferenti alle giornate di paga dei dipendenti adibiti alle lavorazioni morbigene, anche nel caso in cui detta adibizione sia limitata a parte delle giornate stesse. 3. Ove il datore di lavoro eserciti in piu' luoghi lavori classificabili alla stessa voce di tariffa inclusi in una unica posizione assicurativa e solo per alcuni di detti lavori sussista il rischio di silicosi-asbestosi, il rapporto di incidenza sara' determinato assumendo a base del calcolo del premio le retribuzioni specifiche e complessive del singolo lavoro che comporta il rischio.