(all. 5 - art. 1)
                               Art. 4.
                      Contenzioso amministrativo
   1.  Avverso  i  provvedimenti dell'INAIL riguardanti la misura del
tasso di premio supplementare, ai sensi del  precedente  art.  2,  il
datore  di lavoro puo' ricorrere direttamente alla commissione di cui
all'art.  39  del  citato  testo  unico  nel  termine  e  secondo  le
modalita'  previsti  dagli  articoli  45  e  seguenti del testo unico
medesimo,  oppure  presentare  alla  competente   sede   territoriale
dell'INAIL  opposizione  da spedire, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti
stessi.
   2.  Decorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di ricevimento della
opposizione senza  che  sia  intervenuta  una  pronuncia  dell'INAIL,
l'opposizione stessa si intende respinta.
   3. Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta dall'INAIL,
oppure nel caso di mancata pronuncia dell'INAIL stesso nel termine di
cui al precedente articolo, il datore di lavoro puo' proporre ricorso
alla predetta commissione nel termine e  con  le  modalita'  previsti
dagli articoli 45 e seguenti del menzionato testo unico.
   4.  Nella  opposizione  alla  sede  dell'INAIL  o nel ricorso alla
commissione medesima, il datore di lavoro deve specificare per  quali
elementi  contenuti  nel  provvedimento  impugnato  vengono formulate
eccezioni ed i motivi delle eccezioni stesse.
   5.  Avverso  le  decisioni  della  citata commissione il datore di
lavoro puo'  proporre,  nel  termine  e  con  le  modalita'  previsti
dall'art.  49  del  menzionato  testo unico, ricorso al Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il  quale  decide   in   modo
definitivo.  Il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo,  salvo che il
Ministero non ritenga di disporre la sospensione degli effetti  della
decisione emanata dalla suddetta commissione.