Art. 4. Contenzioso amministrativo 1. Avverso i provvedimenti dell'INAIL riguardanti la misura del tasso di premio supplementare, ai sensi del precedente art. 2, il datore di lavoro puo' ricorrere direttamente alla commissione di cui all'art. 39 del citato testo unico nel termine e secondo le modalita' previsti dagli articoli 45 e seguenti del testo unico medesimo, oppure presentare alla competente sede territoriale dell'INAIL opposizione da spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti stessi. 2. Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento della opposizione senza che sia intervenuta una pronuncia dell'INAIL, l'opposizione stessa si intende respinta. 3. Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta dall'INAIL, oppure nel caso di mancata pronuncia dell'INAIL stesso nel termine di cui al precedente articolo, il datore di lavoro puo' proporre ricorso alla predetta commissione nel termine e con le modalita' previsti dagli articoli 45 e seguenti del menzionato testo unico. 4. Nella opposizione alla sede dell'INAIL o nel ricorso alla commissione medesima, il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni ed i motivi delle eccezioni stesse. 5. Avverso le decisioni della citata commissione il datore di lavoro puo' proporre, nel termine e con le modalita' previsti dall'art. 49 del menzionato testo unico, ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre la sospensione degli effetti della decisione emanata dalla suddetta commissione.