Art. 3.
  Entro  il  termine  di  sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della  presente  ordinanza,  e'  costituita   presso   l'osservatorio
vesuviano di Napoli una commissione cosi' composta:
   1)   direttore   dell'osservatorio   vesuviano,   che   assume  la
presidenza;
   2) prefetto di Napoli o suo delegato;
   3) due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;
   4)  direttore  del  Gruppo  nazionale per la vulcanologia o un suo
delegato;
   5)  due rappresentanti nominati dal direttore del Gruppo nazionale
difesa dai terremoti;
   6) presidente dell'Istituto nazionale di geofisica o suo delegato.
  Presso  l'osservatorio  vesuviano  viene  all'uopo  costituita  una
segreteria di cui la commissione si avvale per le  finalita'  di  cui
alla presente ordinanza.