Art. 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e' costituita presso l'osservatorio vesuviano di Napoli una commissione cosi' composta: 1) direttore dell'osservatorio vesuviano, che assume la presidenza; 2) prefetto di Napoli o suo delegato; 3) due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile; 4) direttore del Gruppo nazionale per la vulcanologia o un suo delegato; 5) due rappresentanti nominati dal direttore del Gruppo nazionale difesa dai terremoti; 6) presidente dell'Istituto nazionale di geofisica o suo delegato. Presso l'osservatorio vesuviano viene all'uopo costituita una segreteria di cui la commissione si avvale per le finalita' di cui alla presente ordinanza.