Art. 4. Entro novanta giorni dalla sua costituzione, la commissione di cui sopra predispone quanto segue: 1) individua le modalita' di indagine di vulnerabilita' degli edifici pubblici e strategici mediante adozione di una adeguata metodologia, anche avvalendosi delle esperienze sinora acquisite in materia dal Gruppo nazionale difesa dai terremoti; 2) stabilsce contatti e la collaborazione tecnica necessaria, attraverso la prefettura di Napoli, con enti pubblici proprietari di edifici ricadenti nei comuni sopra elencati (amministrazioni dello Stato ed autonome, forze armate, enti territoriali quali province, comuni, ecc.), con la Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici per gli edifici soggetti a tutela, con l'Ente ville vesuviane e con gli enti privati proprietari di edifici ad uso pubblico o comunque strategici; 3) recluta, mediante una appropriata prova selettiva per il periodo di tempo necessario all'indagine, il personale tecnico addetto ai rilievi, ai sopralluoghi nonche' alla stesura ed alla elaborazione dei dati, attraverso la prefettura di Napoli, presso la regione, la provincia o presso le amministrazioni comunali interessate, o eventualmente attraverso liste di giovani laureati o diplomati da richiedere agli ordini professionali di ingegneri o architetti od ai collegi dei geometri competenti per territorio; 4) provvede alla preparazione delle squadre di rilievo con corsi di formazione specifici e fissa incontri periodici per il coordinamento ed il controllo dell'intera operazione di indagine. La commissione riferira', al termine dell'operazione, che dovra' comunque essere condotta in un periodo di tempo massimo di dodici mesi, con un rapporto scritto al Dipartimento della protezione civile, evidenziando le finalita' di cui all'art. 1.