Art. 4.
  Entro  novanta giorni dalla sua costituzione, la commissione di cui
sopra predispone quanto segue:
   1)  individua  le  modalita'  di  indagine di vulnerabilita' degli
edifici pubblici e  strategici  mediante  adozione  di  una  adeguata
metodologia,  anche  avvalendosi delle esperienze sinora acquisite in
materia dal Gruppo nazionale difesa dai terremoti;
   2)  stabilsce  contatti  e  la  collaborazione tecnica necessaria,
attraverso la prefettura di Napoli, con enti pubblici proprietari  di
edifici  ricadenti  nei  comuni sopra elencati (amministrazioni dello
Stato ed autonome, forze armate, enti  territoriali  quali  province,
comuni,   ecc.),   con   la   Soprintendenza   ai   beni  ambientali,
architettonici, artistici  e  storici  per  gli  edifici  soggetti  a
tutela, con l'Ente ville vesuviane e con gli enti privati proprietari
di edifici ad uso pubblico o comunque strategici;
   3)  recluta,  mediante  una  appropriata  prova  selettiva  per il
periodo  di  tempo  necessario  all'indagine,  il  personale  tecnico
addetto  ai  rilievi,  ai  sopralluoghi  nonche' alla stesura ed alla
elaborazione dei dati, attraverso la prefettura di Napoli, presso  la
regione,   la   provincia   o   presso  le  amministrazioni  comunali
interessate, o eventualmente attraverso liste di giovani  laureati  o
diplomati  da  richiedere  agli  ordini  professionali di ingegneri o
architetti od ai collegi dei geometri competenti per territorio;
   4)  provvede  alla preparazione delle squadre di rilievo con corsi
di  formazione  specifici  e  fissa   incontri   periodici   per   il
coordinamento ed il controllo dell'intera operazione di indagine.
  La  commissione  riferira',  al termine dell'operazione, che dovra'
comunque essere condotta in un periodo di  tempo  massimo  di  dodici
mesi,  con  un  rapporto  scritto  al  Dipartimento  della protezione
civile, evidenziando le finalita' di cui all'art. 1.