Art. 5. Per consentire il finanziamento dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, vale a dire per le spese organizzative, per le spese di reclutamento e di formazione, per l'indagine e mezzi tecnici necessari, per il funzionamento della commissione nonche' per la raccolta e l'edizione dei dati e' autorizzata una spesa complessiva di lire 1.500 milioni sul fondo della protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 giugno 1988 Il Ministro: LATTANZIO