Art. 5.
  Per consentire il finanziamento dell'attivita' di cui alla presente
ordinanza, vale a dire per le spese organizzative, per  le  spese  di
reclutamento   e  di  formazione,  per  l'indagine  e  mezzi  tecnici
necessari, per il funzionamento  della  commissione  nonche'  per  la
raccolta  e  l'edizione dei dati e' autorizzata una spesa complessiva
di lire 1.500 milioni sul fondo della protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 giugno 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO