Il Senato della Repubblica, nella seduta pomeridiana del 7 luglio 1988, ha adottato la seguente deliberazione: Art. 1. 1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del regolamento del Senato, una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di svolgere un'indagine sulle condizioni di lavoro nelle aziende, con riguardo ai problemi della salute e della sicurezza dei lavoratori. 2. La commissione dovra' accertare: a) quali siano state le strategie e le modalia' tecnico-operative poste in essere dalla pubblica amministrazione per individuare la natura, la specificita' e l'ampiezza del fenomeno infortunistico e delle patologie professionali e da lavoro nell'economia cosiddetta "sommersa", nel lavoro illegittimo, negli appalti e subappalti e nel lavoro denunciato solo parzialmente ai fini assicurativi e previdenziali; quali le iniziative da intraprendere per accertare il fenomeno con la massima incisivita' e tempestivita', distinguendolo per zone geografiche e settori di attivita'; b) dimensioni e cause del fenomeno infortunistico e delle patologie professionali e da lavoro dal 1979 ad oggi, con particolare riferimento alla tipologia delle imprese e delle attivita' produttive, alle sostanze presenti nel ciclo produttivo, ai processi di ristrutturazione aziendale e all'introduzione di nuove tecnologie, alle caratteristiche della manodopera impiegata, nonche' al tipo di rapporto di lavoro, agli orari e ai ritmi dell'attivita' produttiva e complessivamente alle modalita' di organizzazione e programmazione del processo produttivo; c) la rispondenza della normazione primaria e secondaria alle finalita' di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e da lavoro, di igiene degli ambienti e di sicurezza delle condizioni di lavoro; l'adeguamento delle normative tecniche in rapporto alla evoluzione delle tecnologie dei processi industriali e degli studi e delle applicazioni compiuti in altri Paesi; l'idoneita' dell'attuale sistema sanzionatorio; le cause della mancata attuazione della delega contenuta nell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' della mancata attuazione delle altre disposizioni della stessa legge non aventi contenuti di immediata efficacia, quali, in particolare, la determinazione degli standards organizzativi dei servizi di prevenzione ai vari livelli, e il conseguente adeguamento degli organici; le misure adottate al fine di definire un completo sistema informativo e di consentire la mappatura dei rischi e l'istituzione generalizzata degli strumenti e documenti informativi previsti dalla legge n. 833 del 1978; d) il tipo, il contenuto e le finalita' dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente alle amministrazioni ed agli enti preposti, analizzando altresi' le modalita' qualitative e quantitative del loro esercizio dal 1979 in poi, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, nonche' l'esito dei procedimenti amministrativi di prevenzione e di repressione delle violazioni. In particolare, la commissione valutera': 1) l'attivita' svolta dall'ispettorato del lavoro nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi di categoria e sull'applicazione delle norme vigenti in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, nonche' in tutte le altre materie ancora attribuite alla competenza dell'ispettorato ed incidenti, direttamente o indirettamente, sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro; 2) l'attivita' svolta e i risultati conseguiti dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nelle materie stabilite dalla legge n. 833 del 1978; 3) l'attivita' svolta, in sede di prevenzione e vigilanza, dalle unita' sanitarie locali e dagli altri soggetti previsti dalla legge stessa; e) la quota di risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e dei bilanci delle regioni e degli enti locali, o di enti e societa' da essi dipendenti, destinata a favorire specificamente la realizzazione di misure di sicurezza sul lavoro e di igiene ambientale. 3. Nell'ambito degli accertamenti di cui al comma 2, la commissione dovra' riservare specifica attenzione alle aree del lavoro industriale in cui permangono condizioni ambientali e processi produttivi tali da esporre i lavoratori ad un alto rischio diretto e personale dell'integrita' fisica. 4. La commissione ha in compito, altresi', di formulare al Parlamento e al Governo le misure atte ad assicurare una maggiore tutela della integrita' fisica dei lavoratori negli ambienti di lavoro e di vita.