Art. 3.
   1.  La  commissione  procede  alle  indagini  e agli esami con gli
stessi poteri dell'autorita' giudiziaria.
   2.  Alla commissione non sono opponibili il segreto d'ufficio e il
segreto professionale, salvo per  quanto  riguarda  il  rapporto  tra
difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.