Art. 4.
   1.  La  commissione  puo'  richiedere  copia  di  atti e documenti
relativi ad istruttorie  o  inchieste  in  corso  presso  l'autorita'
giudiziaria o altri organi inquirenti.
   2.  La  commissione  stabilisce  di  quali atti e documenti non si
dovra'  fare  menzione  nella  relazione  in  ordine  alle   esigenze
istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.