Art. 4. 1. La commissione puo' richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti. 2. La commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovra' fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.