IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441; Vista la propria ordinanza n. 1085/FzPC/ZA in data 27 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1987; Vista la propria ordinanza n. 1442/FPC in data 12 aprile 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 1988; Vista la nota del comune di Massarosa n. 7346 del 12 maggio 1988 con la quale veniva richiesta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e l'autorizzazione a procedure attuative di massima urgenza per i lavori finanziati con le ordinanze citate; Considerato che il progetto delle opere di cui all'ordinanza n. 1085/FPC/ZA e' stato approvato, con voto n. 110/87 del 17 dicembre 1987 dal Ministero dei lavori pubblici, provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana; Considerato che il progetto delle opere di cui all'ordinanza n. 1442/FPC puo' essere approvato con delibera della giunta municipale del comune stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 18 del 27 febbraio 1975 e che tale approvazione e' intervenuta con delibera della giunta municipale n. 799 del 18 agosto 1987 approvata dal consiglio comunale con atto n. 122 del 10 dicembre 1987; Ravvisata la necessita' di intervenire per accelerare l'esecuzione dei lavori al fine di evitare disagi per le popolazioni sotto il profilo igienico-sanitario; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Le opere previste nelle ordinanze n. 1085/FPC/ZA e n. 1442/FPC sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili.