IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12  novembre 1982, n. 829 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto   l'art.  17  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;
  Vista  la propria ordinanza n. 1085/FzPC/ZA in data 27 luglio 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1987;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1442/FPC in data 12 aprile 1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 1988;
  Vista  la  nota  del comune di Massarosa n. 7346 del 12 maggio 1988
con la quale veniva richiesta la dichiarazione di  pubblica  utilita'
delle  opere  e  l'autorizzazione  a  procedure  attuative di massima
urgenza per i lavori finanziati con le ordinanze citate;
  Considerato  che  il  progetto  delle opere di cui all'ordinanza n.
1085/FPC/ZA e' stato approvato, con voto n. 110/87  del  17  dicembre
1987  dal  Ministero  dei  lavori pubblici, provveditorato alle opere
pubbliche per la Toscana;
  Considerato  che  il  progetto  delle opere di cui all'ordinanza n.
1442/FPC puo' essere approvato con delibera della  giunta  municipale
del comune stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge
regionale n. 18 del 27 febbraio  1975  e  che  tale  approvazione  e'
intervenuta con delibera della giunta municipale n. 799 del 18 agosto
1987 approvata dal consiglio comunale con atto n. 122 del 10 dicembre
1987;
  Ravvisata  la necessita' di intervenire per accelerare l'esecuzione
dei lavori al fine di evitare disagi  per  le  popolazioni  sotto  il
profilo igienico-sanitario;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le opere previste nelle ordinanze n. 1085/FPC/ZA e n. 1442/FPC sono
dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili.