Art. 2.
  L'Azienda  di  Stato  per  i  servizi  telefonici  e' autorizzata a
procedere ad occupazioni di  urgenza,  espropriazioni  per  causa  di
pubblica  utilita',  costituire  servitu' ed imporre limitazioni alle
proprieta' interessate che si rendessero comunque necessarie;
  A  mente  dell'art.  13  della  legge  25  giugno 1865, n. 2359, le
espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente
decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1993.
   Roma, addi' 13 giugno 1988
                                                  Il Ministro: MAMMI'