Art. 10.
  Contestualmente  all'emissione  del  prestito e per le finalita' di
cui alle premesse, il Tesoro stipulera' con  CSFB,  o  con  altra  (o
altre)  primarie  istituzioni  finanziarie,  uno o piu' accordi con i
quali si impegna a pagare:
    a)  per  i  primi  due  anni  e mezzo di vita del prestito di cui
all'art. 1 del presente decreto, con cadenza semestrale  posticipata,
importi  pari  al  LIBOR  a  sei  mesi  per  dollari, diminuito di 40
centesimi, sul valore nominale del prestito stesso;
    b) per i successivi due anni e mezzo di vita del prestito, sempre
con cadenza semestrale posticipata, importi pari al LIBOR a sei  mesi
per dollari, diminuito di 40 centesimi, sull'ammontare di dollari USA
400 milioni, unitamente - alle stesse scadenze - a  importi  pari  al
LIBOR  a  sei mesi per marchi tedeschi, diminuito di 40 centesimi, su
un ammontare in marchi tedeschi pari al controvalore di  dollari  USA
600  milioni  all'appropriato tasso di cambio a termine dollaro/marco
tedesco da rilevarsi alla data del lancio del prestito;
    c) alla scadenza del prestito, un importo pari al controvalore in
marchi tedeschi, al tasso di cambio di cui alla precedente lettera b)
del presente articolo, di dollari 600 milioni.
  A   fronte  dei  suddetti  pagamenti,  il  Tesoro  ricevera'  dalle
controparti:
    a)  contestualmente  al "closing" del prestito obbligazionario di
cui all'art. 1 del presente decreto, un importo in dollari  USA  pari
alla  differenza  fra  il  valore nominale (dollari un miliardo) e il
netto ricavo del prestito stesso (dollari 992.850.000);
    b)  alle  rispettive  scadenze  annuali,  pagamenti di importi in
dollari esattamente corrispondenti a quelli dovuti  dalla  Repubblica
per interessi sul prestito di cui all'art. 1 del presente decreto;
    c) alla scadenza del prestito stesso l'importo di dollari USA 600
milioni.
  Le  somme  dovute  al  CSFB  o ad altre istituzioni finanziarie per
effetto dell'operazione di cui ai commi  precedenti  saranno  versate
tramite  la  Banca  d'Italia  o  le  aziende di credito eventualmente
incaricate dal Tesoro. I rapporti tra il Tesoro e la Banca  d'Italia,
o  le  aziende  di  credito incaricate, per le operazioni conseguenti
all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato
decreto.