Art. 10. Contestualmente all'emissione del prestito e per le finalita' di cui alle premesse, il Tesoro stipulera' con CSFB, o con altra (o altre) primarie istituzioni finanziarie, uno o piu' accordi con i quali si impegna a pagare: a) per i primi due anni e mezzo di vita del prestito di cui all'art. 1 del presente decreto, con cadenza semestrale posticipata, importi pari al LIBOR a sei mesi per dollari, diminuito di 40 centesimi, sul valore nominale del prestito stesso; b) per i successivi due anni e mezzo di vita del prestito, sempre con cadenza semestrale posticipata, importi pari al LIBOR a sei mesi per dollari, diminuito di 40 centesimi, sull'ammontare di dollari USA 400 milioni, unitamente - alle stesse scadenze - a importi pari al LIBOR a sei mesi per marchi tedeschi, diminuito di 40 centesimi, su un ammontare in marchi tedeschi pari al controvalore di dollari USA 600 milioni all'appropriato tasso di cambio a termine dollaro/marco tedesco da rilevarsi alla data del lancio del prestito; c) alla scadenza del prestito, un importo pari al controvalore in marchi tedeschi, al tasso di cambio di cui alla precedente lettera b) del presente articolo, di dollari 600 milioni. A fronte dei suddetti pagamenti, il Tesoro ricevera' dalle controparti: a) contestualmente al "closing" del prestito obbligazionario di cui all'art. 1 del presente decreto, un importo in dollari USA pari alla differenza fra il valore nominale (dollari un miliardo) e il netto ricavo del prestito stesso (dollari 992.850.000); b) alle rispettive scadenze annuali, pagamenti di importi in dollari esattamente corrispondenti a quelli dovuti dalla Repubblica per interessi sul prestito di cui all'art. 1 del presente decreto; c) alla scadenza del prestito stesso l'importo di dollari USA 600 milioni. Le somme dovute al CSFB o ad altre istituzioni finanziarie per effetto dell'operazione di cui ai commi precedenti saranno versate tramite la Banca d'Italia o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.