Art. 4. I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite. Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; in quanto emessi all'estero, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, nessuna ritenuta alla fonte sara' operata in Italia sui relativi interessi. In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia: a) dalle imposte sulle successioni; b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia. Ai fini fiscali, i titoli sono altresi' esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere a ) e b).