Art. 4.
  I  titoli  ed  i  relativi  interessi sono equiparati ai titoli del
debito pubblico italiano e loro rendite.
  Essi  sono  esenti  da  ogni  imposta  diretta  reale  e personale,
presente e futura; in quanto emessi all'estero, ai sensi dell'art. 1,
primo  comma, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito
in legge 17 novembre 1986, n. 759, nessuna ritenuta alla fonte  sara'
operata in Italia sui relativi interessi.
  In  particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:
    a) dalle imposte sulle successioni;
    b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti
tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.
  Ai  fini  fiscali,  i  titoli  sono altresi' esenti dall'obbligo di
denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio;
anche  se  denunciati,  essi non concorrono alla determinazione delle
aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere a ) e b).