Art. 9. La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana. Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i Tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonche' dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343. Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunita' che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.