Art. 9.
  La   presente  emissione,  i  titoli  e  le  relative  cedole  sono
disciplinati,  salvo  quanto  espressamente  previsto  dal   presente
decreto, dalla legge italiana.
  Per  le  controversie  tra  il  Governo italiano ed i portatori dei
titoli e delle cedole,  hanno  giurisdizione  esclusiva  i  Tribunali
amministrativi  regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e  dell'art.  29  del  testo  unico  delle  leggi  sul
Consiglio  di  Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924,
n. 1054, nonche' dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul  debito
pubblico,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica del
14 febbraio 1963, n. 1343.
  Il  Tesoro  rinuncia  ad  avvalersi,  per la presente emissione, di
qualsiasi privilegio di immunita' che gli possa essere  conferito  in
futuro quale amministrazione di Stato sovrano.