Art. 2.
  L'art.  3  del decreto ministeriale 5 luglio 1986 e' sostituito dal
seguente:
  "Restano esclusi dal regime autorizzatorio preventivo:
   1)  i  lavori  di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari
per  la  conservazione  od  il  ripristino  delle  condizioni  e   di
efficienza degli impianti;
   2)  gli  investimenti  che, pur classificabili tra quelli elencati
nell'art. 2 o ad  essi  collegabili,  siano  volti  esclusivamente  a
finalita' ecologiche e di sicurezza del lavoro;
   3)  gli  investimenti  finalizzati  all'automazione operativa e di
controllo".
 
          Nota agll'articolo 2:
            Per  l'argomento  del  D.M.  5  luglio  1986 v. note alle
          premesse.