Art. 2. L'art. 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1986 e' sostituito dal seguente: "Restano esclusi dal regime autorizzatorio preventivo: 1) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la conservazione od il ripristino delle condizioni e di efficienza degli impianti; 2) gli investimenti che, pur classificabili tra quelli elencati nell'art. 2 o ad essi collegabili, siano volti esclusivamente a finalita' ecologiche e di sicurezza del lavoro; 3) gli investimenti finalizzati all'automazione operativa e di controllo".
Nota agll'articolo 2: Per l'argomento del D.M. 5 luglio 1986 v. note alle premesse.