Art. 3.
  L'art.  4  del decreto ministeriale 5 luglio 1986 e' sostituito dal
seguente:
  "Almeno  trenta  giorni prima dell'inizio della realizzazione degli
investimenti di cui all'articolo precedente, i relativi  progetti  di
massima,  corredati  da  apposita  relazione tecnica, dovranno essere
notificati   al   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato  - Direzione generale della produzione industriale -
Divisione VI.
  Nei  trenta  giorni  successivi  alla  notificazione,  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora ritenga che
gli investimenti suddetti siano estranei alle finalita' dell'articolo
precedente e rientrino nel regime autorizzatorio  preventivo  di  cui
all'art.  2,  dispone  con  provvedimento motivato la sospensione dei
lavori  e  l'immediato  inizio  dell'istruttoria   preordinata   alla
concessione o al diniego dell'autorizzazione.
  Nello   stesso   termine   di  30  giorni,  l'Amministrazione  puo'
richiedere, per una sola volta, ulteriori elementi di informazione da
inviarsi con successiva nota notificata da parte delle imprese.
  Dalla  data di notificazione iniziera' a decorrere un nuovo termine
di moratoria di 30 giorni  per  l'inizio  della  realizzazione  degli
investimenti".
 
          Nota agll'articolo 3:
            Per  l'argomento  del  D.M.  5  luglio  1986 v. note alle
          premesse.