Art. 3. L'art. 4 del decreto ministeriale 5 luglio 1986 e' sostituito dal seguente: "Almeno trenta giorni prima dell'inizio della realizzazione degli investimenti di cui all'articolo precedente, i relativi progetti di massima, corredati da apposita relazione tecnica, dovranno essere notificati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione VI. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora ritenga che gli investimenti suddetti siano estranei alle finalita' dell'articolo precedente e rientrino nel regime autorizzatorio preventivo di cui all'art. 2, dispone con provvedimento motivato la sospensione dei lavori e l'immediato inizio dell'istruttoria preordinata alla concessione o al diniego dell'autorizzazione. Nello stesso termine di 30 giorni, l'Amministrazione puo' richiedere, per una sola volta, ulteriori elementi di informazione da inviarsi con successiva nota notificata da parte delle imprese. Dalla data di notificazione iniziera' a decorrere un nuovo termine di moratoria di 30 giorni per l'inizio della realizzazione degli investimenti".
Nota agll'articolo 3: Per l'argomento del D.M. 5 luglio 1986 v. note alle premesse.