Art. 2. Crediti finanziari concessi dal Mediocredito centrale La commissione onnicomprensiva da riconoscere al Mediocredito centrale per i crediti finanziari disciplinati dall'art. 5 del decreto ministeriale 1 marzo 1988, n. 123 ed effettuati mediante provvista attinta sui mercati finanziari interno, estero o internazionale, ovvero con mezzi propri, e' stabilita nella misura dello 0,60% annuo.