Art. 2.
        Crediti finanziari concessi dal Mediocredito centrale
  La  commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere  al  Mediocredito
centrale per  i  crediti  finanziari  disciplinati  dall'art.  5  del
decreto  ministeriale  1›  marzo  1988, n. 123 ed effettuati mediante
provvista  attinta  sui  mercati   finanziari   interno,   estero   o
internazionale,  ovvero  con  mezzi propri, e' stabilita nella misura
dello 0,60% annuo.