Art. 3.
                Operazioni di credito all'esportazione
                  con provvista sul mercato interno
  La  commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere  agli istituti di
credito ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto  ministeriale  1›
marzo  1988,  n.  123,  per  gli  oneri connessi ai finanziamenti con
provvista sul mercato interno e' fissata  nella  misura  dello  0,40%
annuo  nel  caso  di  dilazione  di pagamento superiore ai diciotto e
inferiore ai ventiquattro mesi.
  Nel   caso   di  dilazione  di  pagamento  uguale  o  superiore  ai
ventiquattro mesi la commissione e' pari allo 0,75% annuo.