Art. 3. Operazioni di credito all'esportazione con provvista sul mercato interno La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto ministeriale 1 marzo 1988, n. 123, per gli oneri connessi ai finanziamenti con provvista sul mercato interno e' fissata nella misura dello 0,40% annuo nel caso di dilazione di pagamento superiore ai diciotto e inferiore ai ventiquattro mesi. Nel caso di dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi la commissione e' pari allo 0,75% annuo.