Art. 4.
Operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati
   esteri  e  su  quello  internazionale e con dilazione di pagamento
   superiore ai diciotto e inferiore ai ventiquattro mesi.
  La  commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere  agli istituti di
credito, ai sensi dell'art. 22  del  decreto  ministeriale  1›  marzo
1988,  n.  123, per gli oneri connessi ai finanziamenti con provvista
sui mercati esteri e su quello  internazionale  e  con  dilazione  di
pagamento  superiore  ai diciotto e inferiore ai ventiquattro mesi e'
determinata nella misura dello 0,40% annuo.
  La  commissione  da corrispondere ai sensi dell'art. 25 del decreto
ministeriale 1› marzo 1988, n. 123 per le operazioni con dilazione di
pagamento  superiore  ai  diciotto  e  inferiore ai ventiquattro mesi
perfezionate mediante smobilizzo sull'estero  di  titoli  di  credito
rilasciati  dai  beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti
da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali e'
riconosciuta nelle seguenti misure:
    a) 0,40% annuo nel caso di smobilizzo pro solvendo;
    b)  0,35%  una  tantum  nel caso di smobilizzo pro solvendo senza
garanzia;
    c) 0,30% una tantum nel caso di smobilizzo pro soluto.
  La commissione dovuta agli istituti per le operazioni di smobilizzo
sull'estero di crediti assistiti da lettera di  credito  irrevocabile
rilasciata da banca estera per conto del beneficiario della dilazione
di pagamento, previste dall'art. 28 del decreto ministeriale 1› marzo
1988, n. 123, e' pari allo 0,35% una tantum.