Art. 4. Operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento superiore ai diciotto e inferiore ai ventiquattro mesi. La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito, ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale 1 marzo 1988, n. 123, per gli oneri connessi ai finanziamenti con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento superiore ai diciotto e inferiore ai ventiquattro mesi e' determinata nella misura dello 0,40% annuo. La commissione da corrispondere ai sensi dell'art. 25 del decreto ministeriale 1 marzo 1988, n. 123 per le operazioni con dilazione di pagamento superiore ai diciotto e inferiore ai ventiquattro mesi perfezionate mediante smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali e' riconosciuta nelle seguenti misure: a) 0,40% annuo nel caso di smobilizzo pro solvendo; b) 0,35% una tantum nel caso di smobilizzo pro solvendo senza garanzia; c) 0,30% una tantum nel caso di smobilizzo pro soluto. La commissione dovuta agli istituti per le operazioni di smobilizzo sull'estero di crediti assistiti da lettera di credito irrevocabile rilasciata da banca estera per conto del beneficiario della dilazione di pagamento, previste dall'art. 28 del decreto ministeriale 1 marzo 1988, n. 123, e' pari allo 0,35% una tantum.