Art. 5.
Operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati
   esteri  e  su  quello  internazionale e con dilazione di pagamento
   uguale o superiore ai ventiquattro mesi.
  La  commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere  agli istituti di
credito, ai sensi dell'art. 22  del  decreto  ministeriale  1›  marzo
1988,  n.  123, per gli oneri connessi ai finanziamenti con provvista
sui mercati esteri e su quello  internazionale  e  con  dilazione  di
pagamento  uguale  o  superiore  ai  ventiquattro mesi e' determinata
nella misura dello 0,75% annuo.
  La  commissione  da corrispondere ai sensi dell'art. 25 del decreto
ministeriale 1› marzo 1988, n. 123, per le operazioni  con  dilazione
di  pagamento  uguale  o  superiore ai ventiquattro mesi perfezionate
mediante smobilizzo sull'estero di titoli di credito  rilasciati  dai
beneficiari  della  dilazione  di  pagamento  o  derivanti da crediti
finanziari  concessi   da   intermediari   creditizi   nazionali   e'
riconosciuta nelle seguenti misure:
    a) 0,75% annuo in caso di smobilizzo pro solvendo;
    b)  0,60%  una  tantum  in  caso di smobilizzo pro solvendo senza
garanzia;
    c) 0,50% una tantum in caso di smobilizzo pro soluto.