Art. 5. Operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi. La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito, ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale 1 marzo 1988, n. 123, per gli oneri connessi ai finanziamenti con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi e' determinata nella misura dello 0,75% annuo. La commissione da corrispondere ai sensi dell'art. 25 del decreto ministeriale 1 marzo 1988, n. 123, per le operazioni con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi perfezionate mediante smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali e' riconosciuta nelle seguenti misure: a) 0,75% annuo in caso di smobilizzo pro solvendo; b) 0,60% una tantum in caso di smobilizzo pro solvendo senza garanzia; c) 0,50% una tantum in caso di smobilizzo pro soluto.