Art. 4. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza. In caso di mancata risposta la richiesta si intende tacitamente assentita.