Art. 2-bis.
 
(( 1. L'ENEA, entro i limiti fissati dagli organici vigenti, e'    ))
(( autorizzato ad assumere tredici unita' lavorative dipendenti    ))
(( alla data di entrata in vigore del presente decreto dalla       ))
(( Fabbricazioni nucleari S.p.a. gia' operanti presso il centro    ))
(( ENEA-IFEC di Saluggia. All'onere relativo, stimato in           ))
(( 475 milioni di lire annui, si fa fronte con le ordinarie        ))
(( disponibilita' di bilancio dell'Ente.                           ))