Art. 2.
  L'impiego  delle  forze di polizia, richiesto dall'alto commissario
ai fini di cui al precedente  articolo,  viene  concordato  dall'alto
commissario  medesimo  direttamente  con  i  prefetti  delle province
interessate, previe intese con il  capo  della  polizia  -  direttore
generale della pubblica sicurezza.