Art. 4.
  L'alto    commissario    informa    tempestivamente   il   Ministro
dell'interno:
    a)   sulle   direttive   che   ritiene  di  emanare  agli  organi
amministrativi e alle forze di polizia;
    b) sui risultati degli interventi effettuati;
    c) sulle esigenze di personale e di mezzi.
  Trasmette   periodicamente   al   Ministro   relazioni  informative
sull'attivita' svolta e valutazioni sull'andamento della criminalita'
di   tipo   mafioso,   formulando   eventuali   proposte   in  ordine
all'organizzazione dei servizi.