Art. 4. L'alto commissario informa tempestivamente il Ministro dell'interno: a) sulle direttive che ritiene di emanare agli organi amministrativi e alle forze di polizia; b) sui risultati degli interventi effettuati; c) sulle esigenze di personale e di mezzi. Trasmette periodicamente al Ministro relazioni informative sull'attivita' svolta e valutazioni sull'andamento della criminalita' di tipo mafioso, formulando eventuali proposte in ordine all'organizzazione dei servizi.