Art. 5.
  In  ogni  prefettura e' istituito presso la segreteria del comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica un ufficio che, alle
dirette   dipendenze   del   prefetto,  svolge  compiti  di  supporto
conoscitivo e di valutazione dei fenomeni delinquenziali di carattere
mafioso.
  A  tal  fine,  le  forze  di  polizia  operanti in provincia devono
informare tempestivamente il predetto ufficio di tutte le  operazioni
e  delle  questioni  comunque  attinenti  ai  fenomeni  di  carattere
mafioso, per le ulteriori comunicazioni  all'alto  commissario  e  al
dipartimento della pubblica sicurezza.
  Nelle  regioni  Sicilia,  Campania e Calabria, gli uffici di cui al
primo comma operanti presso le prefetture di Palermo, Napoli e Reggio
Calabria,  provvedono  altresi'  all'espletamento a livello regionale
degli adempimenti indicati al secondo comma.