Art. 5. In ogni prefettura e' istituito presso la segreteria del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica un ufficio che, alle dirette dipendenze del prefetto, svolge compiti di supporto conoscitivo e di valutazione dei fenomeni delinquenziali di carattere mafioso. A tal fine, le forze di polizia operanti in provincia devono informare tempestivamente il predetto ufficio di tutte le operazioni e delle questioni comunque attinenti ai fenomeni di carattere mafioso, per le ulteriori comunicazioni all'alto commissario e al dipartimento della pubblica sicurezza. Nelle regioni Sicilia, Campania e Calabria, gli uffici di cui al primo comma operanti presso le prefetture di Palermo, Napoli e Reggio Calabria, provvedono altresi' all'espletamento a livello regionale degli adempimenti indicati al secondo comma.