Art. 7. La consistenza organica degli uffici di cui all'art. 5 viene determinata, su proposta del prefetto della provincia interessata, dal Ministro dell'interno, sentito l'alto commissario, tenuto conto della rilevanza locale dei fenomeni di carattere mafioso. Puo' essere chiamato a far parte degli uffici di cui al primo comma anche personale delle forze di polizia.