Art. 7.
  La  consistenza  organica  degli  uffici  di  cui  all'art. 5 viene
determinata, su proposta del prefetto  della  provincia  interessata,
dal  Ministro  dell'interno, sentito l'alto commissario, tenuto conto
della rilevanza locale dei fenomeni di carattere mafioso.
  Puo' essere chiamato a far parte degli uffici di cui al primo comma
anche personale delle forze di polizia.