Art. 8.
  Ai fini istituzionali l'alto commissario, previe intese con il capo
della polizia -  direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,  si
avvale   delle  strutture  esistenti  presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza e di quelle altre forze di polizia, fermi restando
i rispettivi ordinamenti e dipendenze.