Art. 9.
  Oltre   a   quanto   stabilito   nei  precedenti  articoli,  l'alto
commissario puo' avvalersi, previo assenso del Ministro  dell'interno
e  d'intesa con il direttore del SISDE, delle strutture specializzate
in investigazioni e  ricerche  operative,  tecniche  e  scientifiche,
utilizzabili  nella  lotta  contro  la  delinquenza  di tipo mafioso,
nonche' dei mezzi a disposizione del SISDE.
  Ai   fini   indicati   al   precedente  comma,  il  SISDE  fornisce
collaborazione   anche   all'estero,   direttamente    o    chiedendo
l'assistenza del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare
(SISMI) ai sensi dell'art. 7, ultimo comma  della  legge  24  ottobre
1977, n. 801.