Art. 9. Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, l'alto commissario puo' avvalersi, previo assenso del Ministro dell'interno e d'intesa con il direttore del SISDE, delle strutture specializzate in investigazioni e ricerche operative, tecniche e scientifiche, utilizzabili nella lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, nonche' dei mezzi a disposizione del SISDE. Ai fini indicati al precedente comma, il SISDE fornisce collaborazione anche all'estero, direttamente o chiedendo l'assistenza del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) ai sensi dell'art. 7, ultimo comma della legge 24 ottobre 1977, n. 801.