Art. 3.
  La  somma  effettivamente  spesa  sara'  recuperata  al fondo della
protezione civile a cura dell'avvocatura generale  dello  Stato,  con
azione  di  rivalsa  nei confronti dei responsabili del disastro, che
saranno individuati a seguito dell'azione giudiziaria in corso.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 agosto 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO