Art. 2.
  Le  operazioni  di  prelievo  di  cui  al  punto a) dell'art. 1 del
presente decreto possono  essere  eseguite  oltre  che  nella  camera
operatoria  della  divisione  oculistica  del presidio ospedaliero di
Torrette di Ancona anche a domicilio del soggetto donante.
  Le  operazioni di trapianto di cui al punto b) del precitato art. 1
debbono essere  eseguite  nella  camera  operatoria  della  divisione
oculistica del presidio ospedaliero di Torrette di Ancona.