Art. 2. Le operazioni di prelievo di cui al punto a) dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che nella camera operatoria della divisione oculistica del presidio ospedaliero di Torrette di Ancona anche a domicilio del soggetto donante. Le operazioni di trapianto di cui al punto b) del precitato art. 1 debbono essere eseguite nella camera operatoria della divisione oculistica del presidio ospedaliero di Torrette di Ancona.