IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'INTERNO E DELLA DIFESA Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, recante la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero; Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, recante norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio; Considerata la necessita' di modificare il decreto ministeriale 27 dicembre 1971 "Norme di attuazione alla legge 2 aprile 1968, n. 518" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972), al fine di tenere conto dell'evoluzione tecnologica degli aeromobili e degli sviluppi verificatisi nel settore dal 1971 ad oggi, nonche' delle sopravvenute necessita' degli operatori e degli utenti; Decreta: Definizioni Art. 1. Per "aviosuperficie" si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico di cui all'art. 692 del codice della navigazione e su cui non insista un aeroporto privato di cui all'art. 704 del codice della navigazione. Per "elisuperficie" si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri. Per "idrosuperficie" si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.