Art. 10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, puo' in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, la gestione e/o l'uso di un'aviosuperficie. Le informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla cessazione della gestione di aviosuperfici munite di segnaletica sono trasmesse dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, al Ministero della difesa - Stato maggiore dell'Aeronautica, stato maggiore dell'Esercito, stato maggiore della Marina, al Ministero delle finanze - Comando generale Guardia di finanza, ed alla regione competente per territorio.