Art. 10.
  Il  Ministero  dei  trasporti  -  Direzione generale dell'aviazione
civile, puo' in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare,
con    provvedimento    motivato,    la   gestione   e/o   l'uso   di
un'aviosuperficie.
  Le informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla
cessazione della gestione di aviosuperfici munite di segnaletica sono
trasmesse   dal   Ministero   dei   trasporti  -  Direzione  generale
dell'aviazione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica  sicurezza,  al  Ministero  della  difesa  -  Stato maggiore
dell'Aeronautica,  stato maggiore dell'Esercito, stato maggiore della
Marina,  al  Ministero  delle  finanze  - Comando generale Guardia di
finanza, ed alla regione competente per territorio.