Art. 12. Prima di iniziare un volo di trasferimento su di un'aviosuperficie il pilota responsabile del volo deve far pervenire con i mezzi disponibili alla competente direzione di circoscrizione aeroportuale, ai competenti enti ATS ed all'autorita' di pubblica sicurezza avente giurisdizione sulla localita' nella quale l'aviosuperficie di destinazione e' ubicata, le seguenti informazioni: a) aerodromo o aviosuperficie di partenza; b) coordinate geografiche (riferite a Greenwich) dell'aviosuperficie di destinazione ovvero, se cio' non e' possibile, localita' nella quale l'aviosuperficie di destinazione e' ubicata; c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile; d) ora prevista di decollo; e) ora prevista di approdo; f) autonomia dell'aeromobile; g) nominativo del pilota responsabile del volo; h) numero delle persone trasportate oltre il pilota responsabile del volo; i) tipo dell'eventuale attivita' aerea locale che sara' svolta sull'aviosuperficie di destinazione; l) previsto periodo di tempo durante il quale sara' svolta l'attivita' aerea locale di cui alla lettera i) sull'aviosuperficie di destinazione. L'annullamento del volo o il ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'ora prevista di decollo deve essere immediatamente comunicato dal pilota agli enti ATS di cui al comma precedente.