Art. 12.
  Prima  di iniziare un volo di trasferimento su di un'aviosuperficie
il  pilota  responsabile  del  volo  deve  far  pervenire con i mezzi
disponibili alla competente direzione di circoscrizione aeroportuale,
ai  competenti enti ATS ed all'autorita' di pubblica sicurezza avente
giurisdizione   sulla   localita'  nella  quale  l'aviosuperficie  di
destinazione e' ubicata, le seguenti informazioni:
    a) aerodromo o aviosuperficie di partenza;
    b)     coordinate     geografiche    (riferite    a    Greenwich)
dell'aviosuperficie di destinazione ovvero, se cio' non e' possibile,
localita' nella quale l'aviosuperficie di destinazione e' ubicata;
    c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile;
    d) ora prevista di decollo;
    e) ora prevista di approdo;
    f) autonomia dell'aeromobile;
    g) nominativo del pilota responsabile del volo;
    h)  numero delle persone trasportate oltre il pilota responsabile
del volo;
    i)  tipo  dell'eventuale  attivita' aerea locale che sara' svolta
sull'aviosuperficie di destinazione;
    l)  previsto  periodo  di  tempo  durante  il  quale sara' svolta
l'attivita'  aerea  locale di cui alla lettera i) sull'aviosuperficie
di destinazione.
  L'annullamento  del  volo  o il ritardo superiore a sessanta minuti
rispetto  all'ora  prevista  di  decollo  deve  essere immediatamente
comunicato dal pilota agli enti ATS di cui al comma precedente.