Art. 13. Il pilota responsabile di un volo di trasferimento su di un'aviosuperficie deve, al piu' presto possibile, dopo l'approdo, utilizzando i mezzi di comunicazione piu' rapidi disponibili, trasmettere una notifica di arrivo all'ente ATS competente sull'aviosuperficie di destinazione. Se il pilota e' a conoscenza della inadeguatezza dei sistemi di comunicazione disponibili sull'aviosuperficie di destinazione, prima dell'approdo, o comunque in tempi piu' ravvicinati possibili a quello dell'avvicinamento finale, egli deve trasmettere la notifica all'ente ATS competente, ovvero a qualsiasi ente ATS con cui sia possibile il contatto radio, con richiesta di inoltro all'ente ATS competente. La notifica di arrivo deve comprendere le seguenti informazioni: a) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile; b) aerodromo o aviosuperficie di partenza; c) aviosuperficie di arrivo; d) orario di arrivo. Il pilota che, per la mancata comunicazione della notifica di arrivo all'ente ATS competente, provochi l'entrata in allarme ingiustificato del servizio di ricerca e salvataggio sara' tenuto a rimborsare allo Stato tutte le spese sostenute in conseguenza dell'allarme ingiustificato.