Art. 13.
  Il   pilota   responsabile  di  un  volo  di  trasferimento  su  di
un'aviosuperficie  deve,  al  piu'  presto possibile, dopo l'approdo,
utilizzando   i  mezzi  di  comunicazione  piu'  rapidi  disponibili,
trasmettere   una   notifica   di   arrivo  all'ente  ATS  competente
sull'aviosuperficie di destinazione.
  Se  il  pilota  e'  a conoscenza della inadeguatezza dei sistemi di
comunicazione  disponibili sull'aviosuperficie di destinazione, prima
dell'approdo, o comunque in tempi piu' ravvicinati possibili a quello
dell'avvicinamento finale, egli deve trasmettere la notifica all'ente
ATS  competente, ovvero a qualsiasi ente ATS con cui sia possibile il
contatto radio, con richiesta di inoltro all'ente ATS competente.
  La notifica di arrivo deve comprendere le seguenti informazioni:
    a) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile;
    b) aerodromo o aviosuperficie di partenza;
    c) aviosuperficie di arrivo;
    d) orario di arrivo.
  Il  pilota  che,  per  la  mancata  comunicazione della notifica di
arrivo   all'ente  ATS  competente,  provochi  l'entrata  in  allarme
ingiustificato  del  servizio di ricerca e salvataggio sara' tenuto a
rimborsare  allo  Stato  tutte  le  spese  sostenute  in  conseguenza
dell'allarme ingiustificato.