Trasporto pubblico Art. 14. E' consentito il trasporto pubblico passeggeri sulle aviosuperfici nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla documentazione di certificazione ed alla documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego deve contenere le disposizioni e le informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici. Il trasporto pubblico passeggeri avviene sotto la responsabilita' del direttore operativo della societa' interessata che, a tal fine, deve disporre l'effettuazione di una ricognizione a terra e in volo sulle aviosuperfici di prevista utilizzazione.