Trasporto pubblico
                              Art. 14.
  E'  consentito il trasporto pubblico passeggeri sulle aviosuperfici
nel  rispetto  delle  disposizioni  tecnico-operative  vigenti  ed in
conformita'   alla   documentazione   di   certificazione   ed   alla
documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego
deve  contenere  le  disposizioni  e  le  informazioni  necessarie al
personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.
  Il  trasporto  pubblico passeggeri avviene sotto la responsabilita'
del  direttore  operativo della societa' interessata che, a tal fine,
deve  disporre  l'effettuazione di una ricognizione a terra e in volo
sulle aviosuperfici di prevista utilizzazione.