Art. 15.
  E'  consentito il trasporto pubblico passeggeri a mezzo velivoli su
aviosuperfici,  limitatamente  alle  aviosuperfici  non  in  pendenza
munite  di  segnaletica,  nelle ore diurne ed in condizioni meteo non
inferiori  a  quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista.
Le aviosuperfici devono, inoltre, possedere almeno i requisiti di cui
all'allegato  2 e possono essere utilizzate per il trasporto pubblico
passeggeri   previa  verifica  tecnico-operativa  del  Ministero  dei
trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.
  Il  Ministero  dei  trasporti  -  Direzione generale dell'aviazione
civile,  si  riserva di richiedere, in funzione delle caratteristiche
orografiche,   meteorologiche   e   di  traffico,  l'adozione  di  un
collegamento   bilaterale   T/B/T,   e/o  l'adozione  di  particolari
procedure operative.
  All'atto  della verifica tecnico-operativa la D.G.A.C. determina le
seguenti distanze di pista:
   corsa disponibile per il decollo;
   distanza disponibile per il decollo;
   distanza disponibile per l'accelerazione-arresto;
   distanza disponibile per l'atterraggio.
  Pertanto  e'  necessario  che  sia  disponibile  il  rilievo  degli
ostacoli   interessanti   le  direzioni  di  approdo  secondo  quanto
specificato nella tabella allegato 3.
  Non  sono  consentite  operazioni in presenza di fanghiglia, acqua,
neve o ghiaccio sulla pista.
  L'esercente, nella documentazione d'impiego deve riportare anche le
tabelle,  i  grafici o i coefficienti di variazione delle prestazioni
dei velivoli per operazioni su pista erbosa o su idrosuperfici.