Art. 15. E' consentito il trasporto pubblico passeggeri a mezzo velivoli su aviosuperfici, limitatamente alle aviosuperfici non in pendenza munite di segnaletica, nelle ore diurne ed in condizioni meteo non inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista. Le aviosuperfici devono, inoltre, possedere almeno i requisiti di cui all'allegato 2 e possono essere utilizzate per il trasporto pubblico passeggeri previa verifica tecnico-operativa del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, si riserva di richiedere, in funzione delle caratteristiche orografiche, meteorologiche e di traffico, l'adozione di un collegamento bilaterale T/B/T, e/o l'adozione di particolari procedure operative. All'atto della verifica tecnico-operativa la D.G.A.C. determina le seguenti distanze di pista: corsa disponibile per il decollo; distanza disponibile per il decollo; distanza disponibile per l'accelerazione-arresto; distanza disponibile per l'atterraggio. Pertanto e' necessario che sia disponibile il rilievo degli ostacoli interessanti le direzioni di approdo secondo quanto specificato nella tabella allegato 3. Non sono consentite operazioni in presenza di fanghiglia, acqua, neve o ghiaccio sulla pista. L'esercente, nella documentazione d'impiego deve riportare anche le tabelle, i grafici o i coefficienti di variazione delle prestazioni dei velivoli per operazioni su pista erbosa o su idrosuperfici.