Art. 19. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato deve: a) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato; b) essere in possesso dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato; c) avere effettuato cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.