Art. 19.
  Il  pilota  che intende impiegare velivoli su aviosuperfici a fondo
innevato o ghiacciato deve:
    a)   essere   in   possesso   dell'abilitazione   all'uso   delle
aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;
    b)  essere  in  possesso  dell'abilitazione  al  tipo di velivolo
impiegato;
    c)  avere effettuato cinque decolli e cinque approdi negli ultimi
novanta    giorni    anteriori    alla    data    di    utilizzazione
dell'aviosuperficie.