Art. 20. I corsi per il conseguimento delle abilitazioni: a) all'uso delle aviosuperfici in pendenza; b) all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato; c) a svolgere le mansioni di istruttore di velivolo su aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato, devono essere effettuati presso scuole di pilotaggio ai sensi dell'art. 4, lettera c), del decreto ministeriale 18 giugno 1981, e successive modificazioni. I programmi teorico-pratici ed i requisiti per il conseguimento delle suddette abilitazioni sono fissati negli allegati 4, 5, 6. L'organizzazione della scuola di pilotaggio ed i criteri per lo svolgimento dei corsi di istruzione di cui ai punti a), b), c) sono stabiliti dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.