Art. 20.
  I corsi per il conseguimento delle abilitazioni:
    a) all'uso delle aviosuperfici in pendenza;
    b) all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;
    c)   a   svolgere  le  mansioni  di  istruttore  di  velivolo  su
aviosuperfici  in  pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato, devono
essere  effettuati  presso scuole di pilotaggio ai sensi dell'art. 4,
lettera  c),  del  decreto  ministeriale 18 giugno 1981, e successive
modificazioni.
  I  programmi  teorico-pratici  ed  i requisiti per il conseguimento
delle suddette abilitazioni sono fissati negli allegati 4, 5, 6.
  L'organizzazione  della  scuola  di  pilotaggio ed i criteri per lo
svolgimento  dei  corsi di istruzione di cui ai punti a), b), c) sono
stabiliti   dal   Ministero   dei   trasporti  -  Direzione  generale
dell'aviazione civile.